Pene per i bestemmiatori a Venezia

Gli esecutori contro la bestemmia.

Nel complicato organismo della Republica veneta, le materie dell’ amministrazione erano sommamente divise, sia nell’autorità legislativa, sia (riguardo alla parte giudiziaria) nella istruzione dei processi, nella decisione e nella esecuzione delle sentenze.

L’offesa alla religione dello Stato, che sotto i Governi succeduti a quello dell’ Austria nella prima epoca del suo dominio in queste provincie, veniva punita dai Tribunali come tutti gli altri reati, nella Republica di Venezia era incumbenza di un magistrato particolare.

La bestemmia contro Dio, e la Vergine, punita anticamente dalle leggi del Maggior Consiglio 1 colla multa di lire 3, o colla immersione ed infamia 2 commutata nella sola berlina 3, o tariffata con pene pecuniarie, di lire 25 per le offese a Dio e alla Vergine, 15 per quelle a S. Marco, agli apostoli ed ai vangelisti, e 10 per gli altri santi 4; col carcere e con multa 5, col bando 6, col taglio della lingua, e coll’ultimo supplizio 7, fu poi trattata a vicenda dal Consiglio dei Dieci e dai

1 M. C. 1201, 22 nov. (o piuttosto 1261?) Bifrons, 37 (Arch. Avogaria di Comun.)
2 M. C. 1269, 23 ottobre, Bifrons, 37 t. (Av. di Comun).
3 M. C. 1270, 23 maggio, Bifrons, 37 t. (Av. di Comun) e capitolare dei signori di notte al Civil I. parte II. c. 15 tergo, dopo un documento del 1355.
4 M. C. 1441, 14 genn. m. v. Ursa p. 133.
5 M. C. 1485, 20 genn. m. v. Stella c. 64 tergo. Chi bestemmia Dio e la Vergine è punito col carcere per 4 mesi, e 50 lire, o in tutto con 6 mesi; chi bestemmia San Marco o gli apostoli, con 3 mesi e 25 lire, o 4 mesi in tutto; chi bestemmia gli altri santi, con due mesi di carcere e 15 lire, o in tutto 3 mesi.
6 1500, 29 agosto, C. X. Stella reg. 28 p. 108. Bestemmia di Dio, G. C. e M. V. per la prima volta il bando per due anni da Venezia e distretto, e lire 200, metà all’ accusatore, metà allo Spedale della Pietà. Ai recidivi duplicata la pena. Magistrato, i Signori di notte al criminale e i Capi sestieri. 1514, 19 aprile C. X. Misti reg. 36 c. 143 t. Multa ai bestemmiatori di lire 400, privazione degli uffici e beneficii per 5 anni, e se forestieri dalla giurisdizione del Dominio, oltre la multa. Ai poveri la multa si cangi in pena corporale. E vedi 1533, 19 genn. m. v. C. X. Comuni reg. 9, c. 153 t.
7 Ai recidivi il taglio della lingua; proclama 1531, 22 apr. Av. Com. X. 90 t. 1607, 22 dic. Esecutori contro la bestemmia b. 18. Proclami a stampa.

Signori di notte 1; i processi istruiti da questi, dai capi sestieri, e più seguitamente dagli avogadori di Comun 2.

Sentenziavano i capi del Consiglio dei Dieci assieme alla Quarantia criminale 3.

Finalmente il Consiglio dei Dieci nel 1537, addì 20 dicembre elesse tre « primarii gentilhomini nostri di ottima conscientia…. che habbiano suprema autorità d’ inquirir, proceder, torturar, sententiar et punir i bestematori del santissimo nome del Signor Dio, Vergine Maria et Corte Celestial, possendo doi de loro tre punir li delinquenti precise come disponeno le leze di questo Conseglio » coll’ autorità medesima 4.

Come avveniva però quasi sempre nella prima instituzione dei magistrati veneti, che alla materia amministrativa o politica per la quale erano stati eletti, se ne aggiungevano altre, e da provvisorii si rendevano stabili; così alla giurisdizione degli Esecutori contro la bestemmia instituiti unicamente per la procedura contro questo reato, furono sottoposti i giuocatori, le bettole e i redutti 5, chi snudava armi nelle chiese 6 e in generale la materia del rispetto alle chiese 7, i forestieri (che dovevano darsi in nota il giorno dopo l’arrivo in Vene-

1 1505, 5 aprile C. X. Libro Rosso p. 15, che annulla un decreto 1500, 27 genn. m. v. (Misti Cons. X reg. 28 c. 140 t.) col quale erano stati passati alla giurisdizione dei Signori di notte i processi dei bestemmiatori; – tornino al Cons. dei X, il quale farà istruire i processi dagli Avogadori di Comun, e poi giudicheranno i Capi. E vedi 1531, 17 aprile, Capi C. X. Notatorio 9. p. 10.
2 1507, 22 nov. C. X. Misti r. 31 c. 173 t. – 1517, 7 ottobre C. X. Misti vol. 41 c. 112 tergo. È tolta l’autorità al Cons. dei X e data agli avogadori. Le denunzie non vengano accettate se non contrassegnate, altrimenti siano testimonii gli stessi denuncianti.
3 1533, 30 dic. C. X. Comuni, reg. 9 p. 143. I capi del Cons. dei X accettino le querele contro i bestemmiatori; le consegnino, colle testimonianze, agli Avogadori di Comun, i quali formino processo, e col Cons. di XL la sentenza. La facciano eseguire i Capi del Cons. di X.
4 Cons. X. Comuni, reg. 12 p. 94.
5 1539, 26 apr. C. X. e Zonta, Comuni, reg. 14 c. 15 tergo.
6 1541, 23 dic., C. X. Comuni, reg. 14 c. 116 tergo.
7 Terminazione degli Esecutori 1622, 16 marzo, reg. 13 c. 9 t.

zia 1, i casi di « violazione di donne sotto pretesto di matrimonio, e dopo godute qualche tempo » abbandonate 2, i casi di matrimonii celebrati senza le solennità della chiesa 3, di stampa 4, la sorveglianza ai figli di famiglie cristiane impiegati in botteghe di protestanti 5, la diffusione di questi 6, le frodi nei giuochi 7, il commercio di cristiani con donne ebree 8, l’obbedienza dei frati ai loro superiori 9, i vagabondi ed i malviventi 10; certi delitti 11 e perfino l’illuminazione publica 12.
Un decreto del Consiglio dei Dieci 13 loda i buoni effetti della instituzione; e forse per ciò riconoscendo di soverchio severe le pene, lo stesso Consiglio ne mitiga la gravità 14 per alcuni rei.
Dapprima facevano publicar le leggi in materia di bestemmia ogni quadrimestre, gli avogadori 15. Furono permesse

1 1583, 29 dic. C. X. Comuni reg. 37 p. 65. Eccettuati quelli che venissero con commendatizie di principi e d’altri personaggi.
2 1677, 27 ag. C. X. Comuni reg. 33 c. 61 tergo, e 1578, 15 genn. m. v. C. X. Comuni reg. 34 c. 47 tergo; 1629, 25 maggio Senato, Terra reg. 101, p. 150; 1739, 16 dic. C. X. Comuni reg. 189 c. 193 tergo.
3 1629, 25 maggio, citata.
4 1628, 25 sett. M. C. Othobonus Primus c. 102 tergo.
5 1694, 16 dic. Senato « in botteghe di religionarii. » Deliberazioni Roma expulsis f. 12.
6 1699, 16 magg. Termin. Esecutori. Di 40 botteghe di offellieri, 37 erano tenute da relligionarii, 3 sole da cattolici. Si prescrive ai capi maestri di non approvar più nell’arte Grigioni, ma sudditi. Esecutori contro la bestemmia reg. Atti I, p. 59.
7 1703, 27 luglio, C. X. Comuni reg. 153 c. 91 tergo.
8 1641, 11 agosto M. C. Marcus c. 61 tergo.
9 1723, 23 sett. Sen. Terra reg. 286 c. 423 tergo.
10 1746, 19 luglio C. X. Gli esecutori curino la elezione di capi contrada probi e capaci, per la repressione dei vagabondi e dei malviventi. Comuni reg. 196 c. 95 tergo.
11 1632, 26 agosto, c 2 sett. Senato Terra, rcg. 107, 108 c. 278 e 291.
12 1732, 22 agosto, Senato, Terra f. 1765.
13 1539, 26 aprile C. X. Comuni reg. 13 c. 15 tergo.
14Cons. X 1539, 30 aprile. Comuni reg. 13, c. 17 tergo. La pena dell’ esilio da 10 anni è ridotta a 2 pei rei di aver dato recapito ai giuochi; e la multa da 300 a 100 ducati.
15 1531, 17 aprile C. X. Capi Notatorio 9. p. 10.

le denuncie, purchè provate con tre testimonii 1; i processi venivano custoditi dai Capi del Cons. dei X 2, l’appellazione delle sentenze dei rettori che non avevano Corte, era devoluta agli esecutori 3, ed essi dovevano punire anche l’ uso di alcune determinate parole offensive 4.
Anche al doge fu raccomandato di far punire i bestemmiatori e i rei di canti disonesti 5.
L’ufficio degli esecutori fu limitato al loro istituto nel 1571 6, e nel 1628 7 il numero di essi da tre aumentato a quattro, le materie speciali loro demandate, furono i forestieri, i giuochi e la stampa.
I processi per scandali, violenze, giuochi, malavita, mal costume, commercio carnale vietato, calunnie, irriverenza alle chiese, matrimonio clandestino, stregherie, sacerdozio simulato, doppia messa, apostasia; quasi tutti con reato di bestemmia, nei secoli XVII e XVIII, sono 143. Ne aggiungo l’elenco fra i documenti 8.

1 1542, 30 agosto, C. X. Comuni reg. 15 c. 56 tergo.
2 1547, ult. febbr. m. v. C. X. Comuni reg. 18 c. 102 t.
3 1569, 17 ottobre, C. X. Comuni reg. 29 c. 75 t.
4 C. X. 1548, 19 ottobre Comuni reg. 18. c. 172 tergo – e 1628, 13 novembre, Comuni reg. 78 c. 269 t.
5 1559, 21 agosto, M. C. Rocca p. 88.
6 1571, 20 novembre, C. X. Comuni reg. 30 p. 71.
7 1628, 25 settembre M. C. citata. Nel 1568, 12 novembre il Consiglio dei Dieci diede facoltà agli Esecutori di condannare i convinti di bestemmia, col bando per anni 5, colla galera, coi ferri ai piedi per mesi 18, e con multa di lire 400. (Comuni reg. 28 c. 150 tergo).
Chi sarà caduto in bestemmia non possa venir assolto, se accuserà un altro della colpa eguale, ma guadagni soltanto la taglia (C. X. 1555, 28 settembre. Comuni reg. 22 p. 60.)
Il Governo austriaco, con circolare 27 agosto 1839, n. 34441 eccitò le autorità ecclesiastiche ad invigilare sui bestemmiatori, onde potessero venir puniti a tenore delle leggi.
8 Vol. II, Doc. 4.

Articolo trovato su: Google Libri
La republica di Venezia e la corte di Roma nei rapporti della …, Volume 1
Di Bartolomeo Cecchetti